Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica,in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta
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L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente: « La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La
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di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore. La ripartizione dei
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L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: « La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E